La patente a punti prevede che ogni patente di guida riceva una dotazione iniziale di 20 punti; per ogni infrazione a norme di comportamento stradale viene sottratto un previsto punteggio
La Patente a punti è un nuovo istituto introdotto nel codice della strada dal 30 giugno 2003 per
rispondere all’esigenza di tutelare con più incisività la sicurezza stradale andando ad integrare il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie.
- La decurtazione dei punti avviene solamente per le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente. Esempio: il passaggio con il semaforo rosso (decurtazione prevista punti 6), se effettuato in bicicletta da parte di persona titolare di patente di guida non comporta alcuna perdita di punti (ma solo il pagamento della sanzione pecuniaria).
- La decurtazione dei punti è applicata alla patente del conducente responsabile della violazione; qualora non risulti possibile identificare il conducente, la decurtazione verrà applicata alla patente del proprietario del veicolo salvo che lo stesso comunichi entro 30 giorni dalla notifica del verbale i dati personali e della patente dell'autore della violazione.
- Per le patenti conseguite successivamente all'1/10/2003 da soggetti che non siano già titolari di altra patente "B" o superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le infrazioni se commesse entro i primi tre anni dal conseguimento.
- I punti vengono decurtati anche ai cittadini stranieri titolari di patenti di guida del loro paese; per i titolari di patente di guida straniera rilasciata da uno stato ove non vige il sistema della patente a punti che commettono infrazioni sul territorio italiano, è istituita una banca dati alimentata dalle segnalazioni dei Comandi di Polizia. Al soggetto che abbia perso venti punti nell'arco di un anno è inibita la guida sul territorio italiano per due anni. Quando la decurtazione totale dei punti sia raggiunta nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è per un anno. Ove il totale di venti punti sia raggiunto in un periodo compreso fra due e tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a 6 mesi.
- Non si possono decurtare più di 15 punti per volta anche se vengono accertate violazioni la cui somma è superiore. Tale condizione non è tuttavia applicabile qualora tra le violazioni accertate almeno una comporti la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente;
- La dote iniziale di 20 punti viene reintegrata se per un periodo di due anni non vengono commesse infrazioni per cui è prevista la decurtazione di punti
Il legislatore ha individuato circa 80 violazioni cui applicare la decurtazione dei punti, che vanno da un
minimo di 1 ad un massimo di 10.
Nella tabella che segue sono elencate alcune delle violazioni più ricorrenti:
PUNTI 1
Art. 152 - Omettere l’utilizzo dei fari fuori del centro abitato
Art. 169 - Trasportare irregolarmente persone o animali sui veicoli
PUNTI 2
Art. 142 - Superare di oltre 10 km/h ma non di oltre 40 km/h i limiti di velocità
Art. 146 - Non rispettare la segnaletica (orizzontale, luminosa e degli agenti)
Art. 154 - Svoltare o immettersi nel traffico in modo irregolare
Art. 158 - Sostare sulle corsie dei mezzi pubblici o nei spazi di autobus, taxi e invalidi
Art. 162 - Scendere dal veicolo senza giubbotto o bretelle retroriflettenti fuori del
centro abitato ed in caso di scarsa visibilità (norma in vigore dal 1° gennaio 2004) Art. 177 - Non dare precedenza ai veicoli di soccorso
Art. 189 - Omettere di fornire i propri dati alla controparte in caso di incidente stradale
PUNTI 3
Art. 148 - Sorpassare senza rispettare le condizioni di sicurezza
Art. 149 - Non osservare la distanza di sicurezza
Art. 149 - Tamponare causando danni lievi ai veicoli o alle persone
Art. 153 - Abbagliare i conducenti che precedono o provengono dal senso opposto
Art. 192 - Non arrestarsi all’alt degli agenti di polizia o rifiutare l’esibizione dei
documenti
PUNTI 4
Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente con danni lievi alle cose
Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente senza danni alle persone
PUNTI 5
Art. 141 - Tenere una velocità irregolare o pericolosa
Art. 145 - Omettere la precedenza (**)
Art. 148 - Sorpassare creando pericoloso al veicolo sorpassato (**)
Art. 149 - Tamponare causando danni gravi ai veicoli
Art. 171 - Guidare motoveicoli senza usare il casco
Art. 171 - Trasportare su motoveicoli minorenni senza casco
Art. 172 - Guidare senza fare uso delle cinture (**)
Art. 172 - Trasportare minorenni che non fanno uso delle cinture o dei seggiolini (**)
Art. 173 - Usare un telefonino privo di viva voce o di auricolare
Art. 173 - Non usare le lenti durante la guida
Art. 191 - Non rispettare le norme poste a tutela dei pedoni
PUNTI 6
Art. 145 - Omettere di dare la dovuta precedenza
Art. 146 - Passare con semaforo giallo o rosso (**)
Art. 146 - Passare nonostante il divieto dell’agente che regola il traffico (**)
PUNTI 8
Art. 149 - Tamponare causando lesioni gravi alle persone
PUNTI 10
Art. 142 - Superare di oltre 40 km/h i limiti di velocità (*)
Art. 186 - Guidare in stato di ebbrezza o rifiutare di sottoporsi alla prova (*)
Art. 187 - Guidare sotto l’effetto di stupefacenti o rifiutare di sottoporsi alla prova (*)
Art. 189 - Darsi alla fuga in caso di incidente con danni gravi alle cose o alle persone (*)
ATTENZIONE! Alcune violazioni, oltre alla perdita dei punti, comportano anche contemporaneamente la
sospensione della patente, che viene applicata per alcune violazioni immediatamente per altre alla seconda violazione commessa nel periodo di due anni. Nella tabella queste ipotesi sono evidenziate rispettivamente con (*) e con (**).
Se il titolare di patente con almeno 20 punti non commette per due anni infrazioni con perdita di punteggio riceve un credito di 2 punti fino a sommare un massimo di 30 punti complessivi (20+10)
La mancata comunicazione dei dati del conducente (qualora non risulta possibile identificarlo dopo la violazione) comporta anche una sanzione amministrativa di € 343,35 oltre che la decurtazione dei punti a carico della patente del proprietario del veicolo.