L’ufficio anagrafe rilascia i certificati di:
- cittadinanza
- residenza
- stato di famiglia
- stato di famiglia alla data del decesso
- cumulativo (residenza, stato di famiglia, cittadinanza)
- esistenza in vita
- stato libero e vedovanza.
Tutte queste certificazioni possono essere sostituite dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione.
I certificati possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza e possono essere in carta libera o in bollo a seconda dell'uso.
I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le certificazioni anagrafiche sono di norma in bollo (in carta semplice solo per gli usi per i quali è espressamente prevista l’esenzione da norma di legge):
- residenza
- stato di famiglia
- stato di famiglia alla data del decesso,
- cumulativo (residenza, stato di famiglia, cittadinanza)
- esistenza in vita, stato libero e vedovanza.
Tutti i certificati anagrafici possono essere esenti da bollo ma non dai diritti di segreteria:
- tutti i certificati per concorso pubblico
- iscrizione alle liste di collocamento al lavoro
- certificati ad uso lavoro, collocamento al lavoro
- iscrizioni asili nido, scuole materne, dell’obbligo,secondarie, borse di studio
- richiesta pensione (esenzione totale)
- uso tributi
- successione
- procedimenti in materia penale
- concessione aiuti settore agricolo
- divorzio (esenzione totale), adozione (esenzione totale)
- invalidità civile (esenzione totale)
- assegni familiari (esenzione totale)
- leva militare (esenzione totale)
- iscrizione liste elettorali (esenzione totale) e giudici popolari (esenzione totale).
I certificati dello stato civile (nascita, morte, estratti di nascita, matrimonio e relativi estratti per riassunto) sono esenti sia da bollo che dai diritti di segreteria.Tutti i certificati sono soggetti al diritto di segreteria.
Normative di riferimento
Normativa 642/1972
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
D.P.R. 30 maggio 1989 n.223
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
L 2000 certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata - testo unico sulla documentazione amministrativa