La copia integrale può essere rilasciata solo alle persone a cui l'atto si riferisce, oppure il cittadino deve fare una richiesta da cui risulti l'interesse personale e concreto del richiedente per la tutela di una situazione che sia stata motivata in maniera adeguata, oppure decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Se il richiedente non è il diretto interessato, occorre una delega da parte del titolare, che munito di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante può recarsi presso l’ufficio di stato civile.
L’estratto di nascita viene rilasciato dal Comune nel quale è stata denunciata la nascita o in cui è stata trascritta. E' rilasciato anche alle persone nate all’estero se l’atto di nascita è stato trascritto nei registri del Comune.
Il rilascio di estratto per copia integrale trova un divieto nell’art. 28, comma 2° della legge sull’adozione n.184 1983, dove è disposto che l’ufficiale dello stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione salvo autorizzazione espressa dall’autorità giudiziaria e precisamente dal competente tribunale per i minorenni.
Normative di riferimento
Codice civile art. 231 e seguenti D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 – Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Legge n.218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n.396 del 3 novembre 2000 – "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, legge 127 del 15 maggio 1997"
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – articolo 16