In base a tali disposizioni il Comune ha l’obbligo di denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuovecostruzioni, secondo la normativa vigente.
Il numero civico deve essere attribuito a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, negozi, opifici, uffici, garage e a tutte le situazioni abitative anche se anomale (grotte, baracche, roulotte).
Non deve essere attribuito alle porte delle chiese, agli accessi a monumenti pubblici, alle porte di accesso dei fienili,delle stalle, legnaie e similari.
L’ufficiale dell’anagrafe attribuisce il numero civico emanando un apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente.
Numeri interni:
- Il fabbricato con unico accesso sulla strada ma composto da diverse unità immobiliari deve avere un numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso ricomprese.
- il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.
Se l’edificio ha più scale queste devono essere contrassegnate con lettere dell’alfabeto maiuscole. La numerazione interna nel fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto da sinistra verso destra.
La numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.
Normative di riferimento
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Artt. 9 e 10D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Artt. 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 Istat “Metodi e norme” serie B n.29 anno 1992