Richiedere il Trasferimento di residenza

Servizio attivo

Per cambio di residenza si intendono sia il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune sia il trasferimento da/in altri Comuni italiani o esteri.

A chi è rivolto

Al cittadino che necessita di dichiarare un cambio di residenza

Descrizione

Un cittadino italiano che si trasferisce da un comune ad un altro deve dichiarare il proprio cambiamento di residenza all’ufficiale dell’anagrafe del Comune in cui giunge entro venti giorni. Gli verrà rilasciata in questo caso una ricevuta che attesta il suo cambiamento di residenza.

Nel caso di cambiamento di residenza di un anziano che va in una casa di riposo, il responsabile della dichiarazione anagrafica è chi dirige la struttura (passati due anni dal trasferimento e solo su richiesta).

Nel caso di cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero devono presentarsi presso l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento per sottoscrivere un modello chiamato CONS/01, mentre gli stranieri che vengono con un regolare permesso di soggiorno devono presentarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune.

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Come fare

Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice ell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:  

  1. Direttamente all'Ufficio Servizi Demografici del comune di Lenola;
  2. Per raccomandata, indirizzata a: Comune di Lenola- Ufficio servizi demografici, via Municipio n. 8 - 04025 Lenola (LT);
  3.  Per fax al numero +39. 0771-588181;
  4. Per via telematica tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.lenola.lt.it  (solo tramite PEC Posta elettronica certificata). Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:  Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; Che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
  5. Online tramite il Portale ANPR

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B). A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi.

TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

 ATTENZIONE AVVISO PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: 
nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
nel caso di cambiamento di  abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

 

 

Cosa serve

La copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente

Cosa si ottiene

La documentazione richiesta

Tempi e scadenze

Non vi sono scadenze

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere il Trasferimento di residenza direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Area Affari Generali, demografici e scolastico-educativi

Municipio di Lenola, Via Municipio, Lenola, Latina, Lazio, 04025, Italia

Telefono: 0771595837
Email: areaaffarigenerali@comune.lenola.lt.it
PEC: protocollo@pec.comune.lenola.lt.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/08/2023